Salta al contenuto principale

Descrizione del sistema

Descrivi brevemente il sistema o trattamento da valutare (opzionale — apparira' nel report).

Valutazione 8 dimensioni Art. 25

0/8 completate
Minimizzazione dei datiArt. 25(1) + Art. 5(1)(c)
15pt

Il sistema raccoglie solo i dati strettamente necessari alla finalità dichiarata.

Limitazione della finalitàArt. 5(1)(b) + Art. 25(1)
15pt

I dati sono usati esclusivamente per la finalità per cui sono stati raccolti, senza usi secondari non autorizzati.

Limitazione della conservazioneArt. 5(1)(e) + Art. 25(1)
12pt

Esiste una retention policy documentata con termini massimi di conservazione per ogni categoria di dati.

Integrità e riservatezzaArt. 5(1)(f) + Art. 25(1) + Art. 32
15pt

I dati sono cifrati sia a riposo (AES-256) sia in transito (TLS 1.2+). Gli accessi sono tracciati.

Accountability e registro trattamentiArt. 24 + Art. 25(1) + Art. 30
13pt

Il titolare mantiene un Registro dei Trattamenti (RoPA) aggiornato ex Art. 30 GDPR.

Impostazioni predefinite privacy-friendlyArt. 25(2)
15pt

Le impostazioni di default garantiscono il minimo trattamento necessario senza azione dell'utente.

Pseudonimizzazione o anonimizzazioneArt. 25(1) + Considerando 78
8pt

I dati personali sono pseudonimizzati o anonimizzati dove tecnicamente feasible, riducendo il rischio in caso di breach.

Valutazione d'impatto (DPIA)Art. 35 + Art. 25(1)
7pt

È stata condotta una DPIA (Data Protection Impact Assessment) per i trattamenti ad alto rischio.

Rispondi a tutte le domande per abilitare la valutazione.

Cos'e' il GDPR Art. 25?

Privacy by Design (Art. 25(1))

Obbligo di integrare la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione del sistema, non come aggiunta successiva. Include misure tecniche e organizzative proporzionate al rischio.

Privacy by Default (Art. 25(2))

Le impostazioni predefinite devono garantire che vengano trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalita'. L'utente non deve compiere azioni per ridurre il trattamento.

Sanzioni applicabili

Violazioni Art. 25 rientrano nelle sanzioni di Livello 2: fino a 10 milioni di EUR o 2% del fatturato mondiale annuo (il piu' elevato tra i due).